Addio alla legge della Campania

dicembre-2018-articolo-7

Con sentenza pronunciata il 9 ottobre 2018 e depositata il 15 novembre, la Corte Costituzionale ha annullato la legge della regione Campania "Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico".

Questa legge aveva riconosciuto i disturbi del neurosviluppo e le patologie neuropsichiatriche delle persone in età evolutiva, nonché i disturbi dello spettro autistico, quali patologie altamente invalidanti che determinano un'alterazione precoce e globale delle funzioni essenziali del processo evolutivo. Aveva, conseguentemente, istituito una Consulta regionale per tali disturbi, con compiti propositivi, consultivi e di osservazione del fenomeno, e una Commissione tecnico-scientifica regionale con il compito di supportare, anche mediante la redazione e l'aggiornamento di linee-guida, le attività finalizzate alla predisposizione di percorsi per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la presa in carico di queste categorie di malati. La legge aveva poi introdotto una compiuta disciplina sull'organizzazione dei servizi per la diagnosi, la valutazione multidisciplinare e la cura delle persone affette dalle predette patologie, prevedendo l'apporto di specifiche unità operative ospedaliere e di strutture residenziali e semiresidenziali, pur in un'ottica che privilegiava la permanenza della persona affetta da tali disturbi nel proprio ambiente sociale e familiare. Altre norme prevedevano programmi per favorire l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei malati.

Un complesso di otto articoli (Titolo II della legge) prevedeva, poi, disposizioni specifiche per le persone affette da disturbi autistici, stabilendo percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi personalizzati, la realizzazione di centri per attività diurne per promuovere e realizzare programmi di potenziamento delle autonomie e di inserimento sociale, educativo e lavorativo e anche di centri residenziali e di sollievo, per casi eccezionali, particolarmente gravi. Veniva inoltre prevista l'individuazione di uno o più centri regionali di riferimento per i disturbi dello spettro autistico e una disciplina specifica sulla formazione degli operatori.

Si trattava, dunque, di una legge di indubbia rilevanza dal punto di vista sanitario, che colmava finalmente un grande vuoto normativo anche nel settore della tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel novembre-dicembre 2017, ha però sollevato dinanzi alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale riferite sia a singoli articoli della legge regionale, sia alla legge nel suo complesso, ritenendoli in contrasto con vari articoli della Costituzione (81, terzo comma, 117, terzo comma e 120).

La Corte costituzionale ha ritenuto fondato quanto prospettato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che le norme sulla organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, costituenti l'intero contenuto della legge regionale, interferiscono con le attribuzioni del Commissario ad acta della Regione Campania e quindi contrastano con l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce (fra l'altro) che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni anche "quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali della prestazioni concernenti i diritti civili e sociali".

Occorre ricordare che, dal luglio 2009, non avendo la Regione Campania assicurato gli adempimenti previsti dall'Accordo stipulato con il Governo nel marzo 2007, sul piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla Costituzione nominando, nel tempo, una serie di Commissari ad acta per la realizzazione del piano di rientro. Dal luglio 2017 Commissario è l'attuale Presidente della Regione: a lui spetta, quale organo governativo, non quale organo regionale, il compito di attuare i programmi operativi relativi al triennio 2016-2018 e porre in essere gli interventi necessari a garantire in maniera uniforme sul territorio regionale l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità nei termini indicati dai tavoli tecnici di verifica dei Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

Sul piano giuridico, la sentenza della Corte costituzionale non appare criticabile, anche perché si inquadra in una giurisprudenza ormai consolidata in materia di soggezione degli enti regionali al piano di rientro del disavanzo sanitario e della conseguente nomina, per le Regioni inadempienti, di un Commissario ad acta.

Resta però l'amarezza per l'improvviso vanificarsi di una disciplina sanitaria regionale che aveva finalmente cominciato a dare risposte concrete ai bisogni di salute delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e alle esigenze delle loro famiglie.

Vale la pena di sottolineare che la stessa Corte, nell'annullare la legge n. 26/2017 della Campania, ha sentito la necessità di sottolineare l'anomalia di un così lungo commissariamento della sanità ragionale, che non ha ancora portato al raggiungimento del risanamento finanziario. E noi possiamo aggiungere che, se questo percorso fosse stato più rapido, la Regione avrebbe da tempo recuperato la pienezza della potestà legislativa per poter disciplinare, in modo idoneo e legittimo, anche gli interventi e i servizi a tutela delle persone affette dai disturbi dello spettro autistico.

Claudio De Giuli, del Consiglio direttivo di Una breccia nel muro

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